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Dal punto di vista della normativa

Negli ultimi 19 anni il sistema dell’istruzione pubblica in Italia ha subito un’involuzione pericolosa.

 

Legge n. 285 del 28 agosto 1997: “Disposizioni per la promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” (Berlinguer già ministro del Governo Prodi aveva iniziato a corteggiare il privato sociale e fece approvare questa legge).

Legge 62/2000 (Governo D’Alema e Ministro della Pubblica Istruzione Berlinguer) obbligava lo Stato ha stanziare 535 milioni di euro all’anno alle scuole paritarie.

Legge 27/2006 Con l'emanazione delle linee guida di attuazione dei regolamenti, riassunte in tre decreti ed emanati in applicazione dell'art. 1 bis " Norme in materia di scuole non statali" della legge del 3 febbraio 2006 n. 27, il MIUR completa il progetto morattiano di revisione della legge di parità (legge 62/2000) consegnandoci così in maniera definitiva la nuova struttura della scuola non statale in Italia e le norme che la disciplinano.

(Vale la pena ricordare che i relativi regolamenti vennero emanati durante il dicastero Fioroni grande amico dell’area cattolica del privato sociale come Luigi Berlinguer).

Legge 296/2006 art.1, commi 635 e 636,

Stabilisce che, “al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione”, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro.
Sulla base di tale norma, i contributi sono stati assegnati alle scuole paritarie “senza fine di lucro”, individuate sulla base di un criterio soggettivo-formale, ovvero sulla base della struttura sociale o delle disposizioni statutarie delle medesime scuole.

DM n. 367/2016

l nuovo “parametro di misurazione” – adottato dal MIUR col DM n. 367/2016 per definire l’attività didattica esercitata con modalità non commerciali delle Scuole paritarie per l’anno 2015/2016 – alla giurisprudenza europea in materia di aiuti pubblici. 

Sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 292/2016, ha ricondotto i criteri di individuazione delle scuole paritarie beneficiarie dei contributi in via prioritaria ai parametri europei, ovvero riconoscendoli in favore di quelle scuole paritarie che svolgono il servizio pubblico scolastico senza scopo di lucro inteso in senso oggettivo.
Sulla base del criterio oggettivo le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali, quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico “a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio”. Il parametro è quindi quello di una retta inferiore al costo medio per studente stabilito annualmente dall’Ocse e pubblicato dal Miur; criterio già previsto dal Regolamento sull’esenzione dell’imposta comunale degli immobili degli enti non commerciali (DM 200/2012).

Le scuole paritarie, pertanto, stabilendo rette inferiori al costo medio per alunno, svolgono un servizio pubblico che giustifica l’erogazione dei contributi da parte dello Stato.

https://www.lavoce.info/archives/44624/44624/

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